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L'elenco completo dei soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati è disponibile previa richiesta da inoltrare all'indirizzo mail privacy@mecamoda.it.

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Gentile interessato in qualunque momento, potrà esercitare un controllo sulle tipologie dei dati utilizzati e sulle modalità di trattamento, avvalendosi di quei diritti che sono riconosciuti dagli articoli 15 -22 del Regolamento Europeo 679/2016:

  • DIRITTO ALL’INFORMAZIONE: ciascun interessato ha il diritto di essere informato in modo chiaro, trasparente e comprensibile su come siano raccolti e trattati i dati;
  • DIRITTO DI ACCESSO E COMUNICAZIONE DEI DATI: gli interessati hanno il diritto di chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati personali; i titolari possono consentire agli interessati di consultare direttamente, da remoto e in modo sicuro, i propri dati personali;
  • DIRITTO DI RETTIFICA: ogni interessato ha il diritto di rettificare e/o aggiornare i dati forniti, qualora siano inesatti, incompleti, ambigui o non aggiornati;
  • DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE: gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione dei dati (ad esempio qualora non siano più necessari per le finalità per i quali sono stati raccolti oppure in caso di revoca del consenso);
  • DIRITTO DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO: da far valere affinché i dati trattati dal Titolare vengano contrassegnati in modo da limitarne il loro uso in futuro;
  • DIRITTO ALLA PORTABILITA’ DEI DATI: ogni interessato ha il diritto di ottenere la ricezione di dati personali, o la trasmissione degli stessi ad altro Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico senza impedimenti;
  • DIRITTO DI OPPOSIZIONE: gli interessati possono opporsi in qualunque momento al trattamento dei dati, salvo che vi siano motivi legittimi e imperativi per procedere al trattamento che prevalgano su quelli dell’interessato;
  • DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO: in caso di anomalie o violazioni in merito al trattamento dei dati personali, gli interessati possono rivolgersi all'Autorità di controllo Nazionale: http://www.garanteprivacy.it oppure al Garante Europeo della Protezione dei dati al seguente link http://edps.europa.eu.

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DPO

Il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) è il soggetto designato dal titolare del trattamento che svolge funzioni di supporto e controllo sull'applicazione del Regolamento GDPR. Il Titolare del trattamento ha designato il DPO raggiungibile al seguente indirizzo r.mitra@legalmail.it.

WHISTLEBLOWING

Accesso Whistleblowing

PERSONALE

Oggetto: terziario-confcommercio – testo consolidato del CCNL 30/07/2019 per i lavoratori dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi - Capo XXI - Doveri del personale e norme disciplinari – obbligo di pubblicità della normativa disciplinare Gentile lavoratore in ossequio alle previsioni dell’articolo 7 dello statuto dei lavoratori – L. 300 del 20 maggio 1970 – le riportiamo gli articoli del CCNL afferenti le norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento informandola che lo stesso è pubblicato sul sito aziendale nella sezione https://www.mecamoda.it.

    • Art. 233 - Obbligo del prestatore di lavoro
      Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
    • Art. 234 - Divieti
      E’ vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto dall'art. 32 del presente contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito. Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario. Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione. Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.
    • Art. 235 - Giustificazione delle assenze
      Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore per gli eventuali accertamenti. In relazione alla giustificazione delle assenze in caso di malattia, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, quanto previsto dal presente si realizza anche mediante la comunicazione scritta, a mezzo di fax, mail certificata o raccomandata, del numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via telematica dal medico all'Inps. Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 238.
    • Art. 236 - Rispetto orario di lavoro
      I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 238.
    • Art. 237 - Comunicazione mutamento di domicilio
      E dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
      Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
      Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.
    • Art. 238 - Provvedimenti disciplinari
    • La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
      1. 1. biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
      2. 2. biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
      3. 3. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 206;
      4. 4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
      5. 5. licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di Legge.
      6. /ol> Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
        1. ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
        2. si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
        3. non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.
        Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
        1. arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
        2. si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
        3. commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
        Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
        1. assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
        2. recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
        3. grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233, 10 e 2º comma;
        4. infrazione alle norme di Legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
        5. l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
        6. la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
        L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
        1. Art. 239 - Codice disciplinare
        Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Capo XXI nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti, ovvero altro strumento equipollente accessibile a tutti. Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7, Legge 20 maggio 1970, n. 300 o di quelle previste dalla Sezione Terza del presente contratto.
        1. Art. 240 - Normativa provvedimenti disciplinari
        L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.

        Titolo VI - Risoluzione del rapporto di lavoro

        Capo I – Recesso
        1. Art. 241 - Recesso ex articolo 2118 c.c.
        Ai sensi dell'art. 2218 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 247.
        1. Art. 242 - Recesso ex articolo 2119 c.c.
        Ai sensi dell'art. 2119 c.c, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto e a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa). La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi. A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:

        - il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
        1. l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
        2. l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
        3. l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
        4. il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
        5. l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi.
        Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa compete l'indennità di cui al successivo art. 248.
        1. Art. 243 - Normativa
        Nelle aziende comprese nella sfera di applicazione della Legge 15 luglio 1966, n. 604, dell'art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e della Legge 11 maggio 1990, n. 108, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa (art. 2119 c.c. e art. 242 del presente contratto) o per "giustificato motivo con preavviso", intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

        Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, con indicazione dei motivi specifici, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

        Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo comma del presente articolo è inefficace.

        Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di Legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
        1. Art. 244 - Nullità del licenziamento
        Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di sesso, credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nulla, indipendentemente dalla motivazione adottata.
        1. Art. 245 - Nullità del licenziamento per matrimonio
        Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 198/2006, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa. Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 151/2001 e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato. Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel primo comma del presente articolo, si rinvia al successivo art. 255.