ORGANIGRAMMA
Titolare del trattamento
Emmepi Srl
Responsabili e soggetti autorizzati al trattamento
Emmepi Srl
L'elenco completo dei soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati è disponibile previa richiesta da inoltrare all'indirizzo mail privacy@mecamoda.it.
URP
Gentile interessato in qualunque momento, potrà esercitare un controllo sulle tipologie dei dati utilizzati e sulle modalità di trattamento, avvalendosi di quei diritti che sono riconosciuti dagli articoli 15 -22 del Regolamento Europeo 679/2016:
- DIRITTO ALL’INFORMAZIONE: ciascun interessato ha il diritto di essere informato in modo chiaro, trasparente e comprensibile su come siano raccolti e trattati i dati;
- DIRITTO DI ACCESSO E COMUNICAZIONE DEI DATI: gli interessati hanno il diritto di chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati personali; i titolari possono consentire agli interessati di consultare direttamente, da remoto e in modo sicuro, i propri dati personali;
- DIRITTO DI RETTIFICA: ogni interessato ha il diritto di rettificare e/o aggiornare i dati forniti, qualora siano inesatti, incompleti, ambigui o non aggiornati;
- DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE: gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione dei dati (ad esempio qualora non siano più necessari per le finalità per i quali sono stati raccolti oppure in caso di revoca del consenso);
- DIRITTO DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO: da far valere affinché i dati trattati dal Titolare vengano contrassegnati in modo da limitarne il loro uso in futuro;
- DIRITTO ALLA PORTABILITA’ DEI DATI: ogni interessato ha il diritto di ottenere la ricezione di dati personali, o la trasmissione degli stessi ad altro Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico senza impedimenti;
- DIRITTO DI OPPOSIZIONE: gli interessati possono opporsi in qualunque momento al trattamento dei dati, salvo che vi siano motivi legittimi e imperativi per procedere al trattamento che prevalgano su quelli dell’interessato;
- DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO: in caso di anomalie o violazioni in merito al trattamento dei dati personali, gli interessati possono rivolgersi all'Autorità di controllo Nazionale: http://www.garanteprivacy.it oppure al Garante Europeo della Protezione dei dati al seguente link http://edps.europa.eu.
Le richieste di accesso ai dati possono essere inviate utilizzando tutti i canali presenti sul nostro sito internet oppure inviando una mail all'indirizzo dedicato: privacy@mecamoda.it.
DPO
Il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) è il soggetto designato dal titolare del trattamento che svolge funzioni di supporto e controllo sull'applicazione del Regolamento GDPR. Il Titolare del trattamento ha designato il DPO raggiungibile al seguente indirizzo r.mitra@legalmail.it.
WHISTLEBLOWING
PERSONALE
Oggetto: terziario-confcommercio – testo consolidato del CCNL 30/07/2019 per i lavoratori dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi - Capo XXI - Doveri del personale e norme disciplinari – obbligo di pubblicità della normativa disciplinare Gentile lavoratore in ossequio alle previsioni dell’articolo 7 dello statuto dei lavoratori – L. 300 del 20 maggio 1970 – le riportiamo gli articoli del CCNL afferenti le norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento informandola che lo stesso è pubblicato sul sito aziendale nella sezione https://www.mecamoda.it.
- Art. 233 - Obbligo del prestatore di lavoro
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa. - Art. 234 - Divieti
E’ vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto dall'art. 32 del presente contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito. Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario. Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione. Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto. - Art. 235 - Giustificazione delle assenze
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore per gli eventuali accertamenti. In relazione alla giustificazione delle assenze in caso di malattia, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, quanto previsto dal presente si realizza anche mediante la comunicazione scritta, a mezzo di fax, mail certificata o raccomandata, del numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via telematica dal medico all'Inps. Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 238. - Art. 236 - Rispetto orario di lavoro
I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 238. - Art. 237 - Comunicazione mutamento di domicilio
E dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda. - Art. 238 - Provvedimenti disciplinari La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
- 1. biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- 2. biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
- 3. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 206;
- 4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- 5. licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di Legge. /ol> Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233, 10 e 2º comma;
- infrazione alle norme di Legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
- Art. 239 - Codice disciplinare
- Art. 240 - Normativa provvedimenti disciplinari
- Titolo VI - Risoluzione del rapporto di lavoro
- Art. 241 - Recesso ex articolo 2118 c.c.
- Art. 242 - Recesso ex articolo 2119 c.c.
- Capo I – Recesso
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
- l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
- l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi.
- Art. 243 - Normativa
- - il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
- Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, con indicazione dei motivi specifici, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
- Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo comma del presente articolo è inefficace.
- Art. 244 - Nullità del licenziamento
- Art. 245 - Nullità del licenziamento per matrimonio
- Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di Legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.